I soggetti che gestiscono professionalmente un sito web, siano essi aziende (individuali o societarie) o freelance, devono sempre tenere presenti quelle che sono le indicazioni obbligatorie da fornire sul sito web, quando lo stesso è strumentale all’esercizio di un’attività commerciale su internet, al fine di garantire la migliore garanzie e informazione per il visitatore, e potenziale cliente, del sito web.
Oggi il commercio elettronico su internet è in continua crescita e le aziende e i professionisti che si affacciano sul mondo del web alla ricerca di nuovi clienti stanno aumentando, per questo motivo, fin dal momento di apertura del sito web è fondamentale conoscere le principali tematiche riguardanti gli aspetti legali e fiscali concernenti la gestione di un sito web con fini commerciali.
Non sono rari i casi in cui si vedono siti internet che ignorano completamente queste normative, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative, a carico dell’azienda e della web agency che cura la gestione del sito stesso. Al fine di evitare questi spiacevoli inconvenienti abbiamo deciso di raccogliere tutte le indicazioni obbligatorie da inserire (compresi i siti di E-commerce).
La legge prevede degli oneri di pubblicazione dei dati all’art. 35 comma 1 del DPR n. 633/72. In tal contesto, specificamente si richiede che sia pubblicato il numero di partita IVA, in modo tale da essere facilmente individuabile. Proprio per tal ragione che consigliamo di pubblicarlo sulla home page, a piè pagina, come espressamente richiesto dalla legge. Per tutti gli altri dati non sono imposti dei vincoli, in termini di modalità di pubblicazione. Tuttavia, si consiglia sempre di facilitare l’accesso alle informazioni, raccogliendole in un’unica pagina, ad esempio quella dedicata ai contatti. Diverse sono poi le categorie che sono assoggettato all’onere di indicazione dei dati, tra queste ricordiamo: professionisti, freelancer, associazioni, società.
La Pubblicazione Dei Dati Obbligatori Sul Sito Web
Gli obblighi di pubblicazione dei dati della società (o di ditta individuale) si differenziano a seconda della tipologia (società di capitali, di persone o impresa individuale). I riferimenti legislativi sono i seguenti:
- Articolo 2199 C.C. – Obbligo di indicare il registro di iscrizione negli atti e nella corrispondenza;
- Articolo 2250 C.C. – Dati obbligatori da pubblicare in atti, corrispondenza e spazi elettronici;
- Articolo 35 DPR n. 633/1972 comma 1 e Risoluzione n. 60 del 16/05/2006 – Obbligo di indicazione della partita Iva.
In pratica, a partire dal 2001, i soggetti titolari di partita Iva (c.d., “soggetti passivi Iva“) che dispongono di un sito web relativo all’attività esercitata, sono tenuti ad indicare il numero di partita Iva sull’home page. La norma che dispone tale obbligo è l’articolo 35, comma 1, del DPR n. 633/72, così come confermato dall’Agenzia delle Entrate, con al Risoluzione n. 60/E/2006. L’articolo 35, comma 1, del DPR n. 633/72, infatti, dispone che:
“I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita Iva che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto“
Oltre a questo adempimento tributario vi sono anche gli adempimenti previsti dal codice civile, in particolare, il comma 8, dell’articolo 2250 del codice civile, prevede per le società per azioni (Spa), le società in accomandita per azioni (Sapa) e le società a responsabilità limitata (Srl) che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma, di pubblicare le seguenti indicazioni obbligatorie:
- sede della società;
- ufficio del registro delle imprese presso il quale la Società è iscritta e il relativo numero di iscrizione;
- capitale sociale versato;
- (eventuale) dopo lo scioglimento, indicazione che la Società è in liquidazione;
- (eventuale; solo per Spa e Srl a socio unico) indicazione la Società ha un unico socio.
I dati obbligatori è consigliabile che siano riepilogati in una pagina dedicata e facilmente individuabile, come ad esempio la pagina dei contatti, o la pagina dei dati legali. Per quanto riguarda la partita Iva, è consigliabile inserirla direttamente nel footer della home page.